PROTOCOLLO ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA'
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA'
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Nel nostro Istituto opera un’apposita commissione mista composta dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di sostegno e da quelli curricolari, dall’Equipe Psico-Medica-pedagogica e dai genitori.
Tale commissione ha il ruolo di:
– raccogliere dati conoscitivi sugli alunni
– tenere contatti con la famiglia, con i medici specialistici, con gli Operatori degli Enti Locali, con le Associazioni assistenziali
– predisporre, con gli operatori dei Servizi Territoriali, indicazioni sull’orientamento
In virtù del comma n°2 l’art.6 L.148/90 e della C.M.181/91, l’insegnante di sostegno assume la contitolarità delle classi in cui opera ed è corresponsabile dell’andamento complessivo dell’attività didattica, così come l’ intervento individuale riferito al bambino diversamente abile è di competenza di tutti i docenti del team. La presenza dell’insegnante di sostegno rappresenta, quindi, una risorsa qualificata che offre all’intera classe le sue competenze tecnico-specialistiche, per un maggior supporto nelle domande educative, e per evitare quelle forme di isolamento che spesso pregiudicano l’integrazione scolastica.
I docenti di sostegno, unitamente ai docenti di classe, elaborano all’inizio di ogni anno il PEI (Piano Educativo Individualizzato), un documento nel quale sono descritti gli interventi previsti per l’alunno in situazione di handicap e che viene compilato a cura degli operatori di riferimento dell’alunno entro il primo bimestre dell’anno scolastico, unitamente al PDF (Profilo Dinamico Funzionale). In tali documenti sono definiti i profili delle varie aree (motoria, relazionale, cognitiva), per favorire l’ integrazione scolastica, come suggerisce l’art.12 comma 3 della legge 104 /92, che ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con handicap, nell’ apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Tale obiettivo si realizza quando l’allievo sente di essere “accettato” dall’ambiente scolastico e quando partecipa alle proposte di apprendimento in un processo articolato ma unitario.
Per la modulistica da compilare, si veda l’area Docenti riservata.
INFORMAZIONI UTILI
Alunni con disabilità
Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.
Le Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell’età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22). Una ricostruzione dell’iter legislativo riguardante l’integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009.
Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l’integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organi consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l’ Osservatorio per l’integrazione delle persone con disabilità.
A livello territoriale altri organismi hanno il compito di proporre iniziative per realizzare e migliorare il processo di integrazione: i GLIP (“Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali”, formati da rappresentanti degli Enti Locali, delle ASL e delle Associazioni dei disabili) e i GLH (“Gruppi di lavoro per l’integrazione degli handicappati”, formati dal dirigente della scuola, dai docenti interessati, dai genitori e dal personale sanitario). Il compito del GLH è particolarmente significativo, in quanto ha la finalità di mettere a punto, tra l’altro, il Piano Educativo Individualizzato, che determina il percorso formativo dell’alunno con disabilità e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo delle sue potenzialità.
Certificazione della disabilità
La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri – 23/02/2006 n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, all’art. 1 individua per la certificazione dell’alunno con disabilità un “organismo collegiale” appartenente al Servizio Sanitario Nazionale. Da sottolineare inoltre l’art. 2 del DPCM in questione, ove si prescrive che le diagnosi funzionali siano realizzate secondo le classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, tra l’altro, devono indicare l’eventuale particolare gravità della patologia.
Istruzione e formazione degli alunni con disabilità
La L. 104/92 individua la Diagnosi Funzione (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) come strumenti necessari alla effettiva integrazione degli alunni con disabilità. Come precisato nel DPR 24 febbraio 1994, tali documenti, redatti in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno lo scopo di riscontrare le potenzialità funzionali dell’alunno con disabilità e sulla base di queste costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento.
L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione. L’articolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009) prevede che, in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 dpr 122/2009).
Organico dei docenti per le attività di sostegno
L’alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione. Pertanto la presa in carico e la responsabilità educativa dell’alunno con disabilità spettano a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno. Non a caso, il DPR 970/1975 con cui è stata istituita giuridicamente tale figura professionale (poi meglio caratterizzata nella L. 517/77) lo definisce un insegnante “specialista”, dunque fornito di formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente. L’insegnante per le attività di sostegno viene richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale dal dirigente scolastico sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, di cui alla Legge 104/92, e dei vincoli di legge vigenti.
L’art. 40 della Legge 449/1997 prevedeva l’attivazione di un posto in organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia. La L. 296/2006 e la L. 244/2007 (Finanziaria 2008) hanno abrogato il predetto criterio per la formazione dell’organico di diritto dei posti di sostegno, individuando un nuovo parametro che, a livello nazionale, non può superare il rapporto medio di un insegnante ogni due alunni con disabilità.
L’articolo 2 del dpr 122/2009, Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni, prevede che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione di tutti gli alunni. Inoltre, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
(Fonte: sito del MIUR, settore Istruzione)